Piano d'azione per le campagne europee

Piano d'azione per le campagne europee

L'articolo 21 del regolamento si applica esclusivamente ai partiti politici europei e non alle fondazioni politiche europee.

Il divieto di finanziare direttamente o indirettamente altri partiti politici o candidati di cui all'articolo 22 del regolamento rimane applicabile unitamente all'articolo 21 del regolamento. L'Autorità ricorda i criteri utilizzati per valutare la conformità all'articolo 22 indicati sopra.

Al tempo stesso, l'articolo 21 del regolamento incoraggia i partiti politici europei a condurre le proprie campagne per le elezioni europee, che devono essere in linea con i valori dell'Unione e sono complementari ma distinte dalle campagne dei loro partiti membri.

Ciò vale anche nel caso in cui il candidato principale di un partito politico europeo sia contemporaneamente candidato alle elezioni del Parlamento europeo in un determinato Stato membro dell'UE. Ne consegue che i partiti politici europei hanno il diritto di contribuire economicamente alle campagne nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, anche se il candidato principale di un partito politico europeo figura contemporaneamente in una lista di uno Stato membro, purché essi rispettino le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento specificate sopra.

Alla luce di ciò, l'Autorità ricorda i cinque principi guida per le campagne dei partiti politici europei nel contesto delle elezioni europee (elaborati in collaborazione con la Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo nel 2018):
  • portata - transnazionale (ovvero riguarda vari Stati membri),
  • contenuto - attenzione rivolta alle tematiche europee,
  • responsabilità - assunta dal partito politico europeo,
  • proprietà - visibilità del partito politico europeo e
  • compatibilità con il diritto nazionale.
Al fine di agevolare l'applicazione di tali principi guida nella pratica e la gestione della conformità sin dalla fase iniziale, l'Autorità ha elaborato il piano d'azione per le campagne europee ("E-CAP"), uno strumento che aiuta i partiti politici europei a pianificare le loro campagne nel rispetto delle norme e dei principi applicabili. Tra i principali fattori di attenuazione del rischio di non conformità figurano, ad esempio, la partecipazione alle attività di un candidato principale (Spitzenkandidat) e la visibilità del partito politico europeo in quanto entità distinta.

Sebbene possano aver luogo scambi di informazioni con le autorità nazionali in merito alle attività di campagna elettorale svolte nel contesto delle elezioni europee, le valutazioni effettuate dalle autorità nazionali in relazione ai partiti o ai candidati nazionali, in base alle quali, ad esempio, il cofinanziamento di attività congiunte da parte dei partiti politici europei potrebbe essere considerato come un'entrata dei partiti o candidati in questione conformemente alla legislazione nazionale sul finanziamento ai partiti politici, non pregiudicano la valutazione effettuata dall'Autorità a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento. Se del caso, l'Autorità contatta gli Stati membri al fine di agevolare l'applicazione armoniosa del regolamento e del diritto nazionale, che costituiscono i due livelli complementari del quadro normativo.

Lead candidates ('Spitzenkandidaten') of European political parties as risk mitigators

  • The designation by a European political party of a lead candidate for the European elections ('Spitzenkandidat/-in'), as well as their participation in activities of the European political party concerned, are a key driver of the European nature of the campaign of the European political party concerned. 'Spitzenkandidaten' therefore mitigate compliance risks for the campaign of the European political party overall, as well as for individual activities in their presence, provided they are presented as European lead candidate and carrying a political project for the entire European Union.

  • More particularly, 'Spitzenkandidaten' designated and presented as such by a European political party for its campaign to the European elections are reducing compliance risks in light of Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014. Due to the transnational nature of the European elections campaigns of European political parties, this compliance risk reduction effect applies also in the Member State where 'Spitzenkandidaten' are simultaneously on a national or regional ballot for election to the European Parliament, provided they are presented as European lead candidate and carrying a political project for the entire European Union.

  • In light of Article 21(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, 'Spitzenkandidaten' can only be those designated by a European political party. The above risk mitigation effects only apply as of the time of such designation, and only in relation to the designating European political party.

Conduzione di campagne collaborative dei partiti politici europei

Dalla prospettiva del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la conduzione di campagne europee collaborative cui partecipano diversi partiti politici europei non è di per sé vietata, ma occorre tenere separati i finanziamenti, come pure le identità e i processi decisionali dei vari partiti politici europei coinvolti. Più concretamente, alle campagne collaborative dei partiti politici europei si applicano i seguenti limiti:

il finanziamento delle attività in tale contesto sarebbe analizzato alla luce dell'articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento, come giustamente ipotizzato.

L'Autorità procederà quindi a valutare, come per le attività congiunte con i partiti a livello nazionale, se siano stati forniti finanziamenti, diretti o indiretti, da un partito politico europeo a un altro. Il finanziamento indiretto è valutato sulla base dei seguenti criteri, illustrati più diffusamente sopra:
  • la visibilità costante dei partiti politici europei coinvolti;
  • il livello di titolarità dell'attività da parte di ciascuno dei partiti politici europei coinvolti;
  • la quota di cofinanziamento sostenuta, che dovrebbe mostrare una correlazione realistica con il coinvolgimento complessivo di ciascuno dei partiti politici europei coinvolti.
Le campagne elettorali europee ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, come forma di partecipazione alle elezioni europee a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, sono condotte dai partiti politici europei e non da piattaforme di cooperazione che li occultano o vi si sovrappongono. Ciò significa anche che l'organo direttivo di un partito politico europeo non può impegnarsi a essere diretto, in nome della strategia della campagna o dell'attuazione delle attività della campagna, dall'organo direttivo di un altro partito politico europeo o da strutture decisionali esterne a qualsiasi partito politico europeo. Le procedure decisionali statutarie devono rimanere separate e non può esservi alcuna delega generale del processo decisionale (relativo alla campagna) da un partito all'altro o a una piattaforma esterna.

Di conseguenza, gli orientamenti dell'Autorità relativi al piano d'azione europeo sulla campagna ("E-CAP") (vedi sopra) e la verifica della partecipazione alle elezioni europee continuano ad applicarsi separatamente e devono dimostrare una sufficiente autonomia decisionale per ciascuno dei partiti politici europei coinvolti nella conduzione di campagne collaborative.

Queste informazioni non pregiudicano la valutazione effettuata dall'ordinatore del Parlamento europeo nell'ambito delle sue competenze.

Influencers as campaigning tool

Having recourse to 'influencers' is not as such a prohibited campaigning tool from the perspective of the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 (the "Regulation"). The Authority nonetheless would like to draw attention to the general principle that outsourcing activities of European political parties must not circumvent the rules applicable to European political parties themselves. More particularly, the conduct of 'influencers' or other service providers acting within the framework of their contractual relations with a European political party is attributable to the European political party itself.

This means in particular that the European political party should draw the 'influencers' attention to:
  • The requirement to comply throughout the campaign with the values of the Union and applicable, including national, rules (see E-CAP letter of 25 May 2023, as published above). This means in particular that national medial law and - until the new Regulation on political advertisement enters into force - national rules on political advertisement are to be observed.

  • The requirement to abstain from personal data protection rules infringements throughout the campaign, including in light of Article 10a of the Regulation. This means in particular that deep fakes or other forms of stolen personal data must not be displayed or referred to.

  • Where relevant, the prohibitions of funding according to Article 22(1) of the Regulation and risk reduction principles for joint activities apply (see E-CAP letter, and general guidance, as published above). This means in particular that contractors can only be funded by a European political party for 'influencing' activity if and to the extent this does not amount to indirect funding of another party, in particular a national party.

European campaigns – visual and thematic risk mitigators

  • Subject to the above-mentioned constraints, and without prejudice to the assessment of concrete E-CAP, the Authority points out the following risk mitigating factors in relation to logos:

    • Logo of European political parties prominently visible

    • Topics of cross-border relevance, which would remain the same in campaigning activities across multiple Member States.
  • The risk mitigator "lead candidate" ("Spitzenkandidat/-in") recalled above can only be relied on in relation to a candidate that is nominated as such by the European political party itself, not merely by a member party, and campaigns for the European political party across Member States.

  • Compliance risks are high as regards a national candidate display alongside the European political parties and national party logos, if national logo and national candidate combined would take substantially more space on the display than the presence of the European political party and its logo on the same display (and consequently, national parties and candidates might appear as the main driver of this form of campaigning, thus casting doubt over compliance with the campaign ownership criterion).