Donazioni e contributi

Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione pratica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (il "regolamento") negli ultimi anni, l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ("l'Autorità") si adopera per fornire l'accesso a una serie non esaustiva di elementi di orientamento per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. Gli orientamenti forniti dall'Autorità non incidono sul carattere direttamente vincolante del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Inoltre, tali orientamenti continueranno ad essere soggetti ad adeguamenti in funzione degli sviluppi dell'esperienza e/o delle modifiche del quadro legislativo.

Forme di donazioni e contributi

  • A norma dell'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la definizione di "donazione" comprende non solo i pagamenti diretti in contanti, ma anche i pagamenti indiretti effettuati mediante "qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo, a eccezione dei contributi dei membri". Ciò può includere le transazioni tra terzi che liberano un partito politico europeo o una fondazione politica europea da pagamenti che sarebbero stati altrimenti erogati dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea.
  • Tassi scontati: a norma dell'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento, la fornitura di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori a un prezzo inferiore al valore di mercato costituisce una donazione o, nel caso in cui sia effettuata da un membro riconosciuto dal regolamento come tale, un contributo. Se e nella misura in cui ciò sia il caso, si applicano le norme in materia di notifica e di limitazione relative alle donazioni e ai contributi, come stabilito in particolare all'articolo 20 del regolamento.

  • Tuttavia, non tutti gli sconti costituiscono donazioni o contributi ai sensi del regolamento: a tale proposito, occorre valutare la misura e la portata dello sconto. Più specificamente, al fine di determinare se la fornitura di beni, servizi e lavori a un prezzo scontato debba essere qualificata come donazione o contributo, si dovrebbe considerare:

    • se lo sconto va in modo specifico a beneficio del partito politico europeo o della fondazione politica europea, o li avvantaggia più di altri (il che sarebbe indicativo di una donazione o di un contributo), anziché andare beneficiare allo stesso modo un gruppo di potenziali clienti definito in anticipo sulla base di criteri oggettivi (ad esempio, uno sconto concesso a tutte le "ONG"); e, in ogni caso,

    • se lo sconto è in contrasto con i principi di mercato generalmente riconosciuti (ad esempio, la fornitura sottocosto di un bene o di un servizio) (il che sarebbe indicativo di una donazione o di un contributo.

Donatore effettivo

  • Nel valutare la legalità delle donazioni a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'Autorità deve verificare e determinare l'identità esatta del donatore nel caso in cui più di una persona o entità sia coinvolta in tale donazione.

  • Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella situazione in cui un'entità giuridica all'interno di un gruppo di società sia in contatto diretto con il partito politico europeo/la fondazione politica europea per la donazione, ma un'altra entità all'interno dello stesso gruppo di società effettui, in ultima analisi, il pagamento in questione.

  • In tale situazione, l'Autorità si baserà sul concetto di "donatore effettivo", ossia valuterà l'origine effettiva del pagamento all'interno del gruppo di società interessato. In tale contesto, l'Autorità terrà conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:

    • quale entità è stata direttamente coinvolta nella creazione della base giuridica per il pagamento (ad esempio, chi ha negoziato l'accordo di sponsorizzazione)?

    • Tale entità era autorizzata ad esercitare la propria discrezionalità per quanto riguarda il contenuto dell'accordo e le modalità di pagamento?

    • Quali sono stati il ruolo e la responsabilità dell'altra entità coinvolta? Ha agito semplicemente come prestatore di servizi di pagamento o ha avuto un ruolo di responsabilità nell'accordo sottostante?
  • In ogni caso, nessuna delle persone o entità coinvolte in una procedura di donazione (iniziatore o pagatore) può trovarsi in una delle situazioni vietate dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Origine delle donazioni - "Conosci il tuo donatore"

  • Pagamenti extra UE: il Tribunale dell'Unione europea ha chiarito che i partiti stabiliti al di fuori dell'UE non possono essere considerati partiti politici ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 in quanto non sono composti da cittadini dell'Unione (sentenza del 25 novembre 2020, ACRE/Parlamento, causa T-107/19) e pertanto non possono fornire contributi ai partiti politici europei. L'articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 stabilisce il divieto di donazioni provenienti da autorità pubbliche, enti privati o persone fisiche di un paese terzo.
  • Al fine di impedire l'accettazione involontaria di pagamenti, in particolare da parte di

    • autorità pubbliche e soggetti sui quali tale autorità pubblica può esercitare un'influenza dominante (vietata dall'articolo 20, paragrafo 5, lettera c), del regolamento e passibile di sanzioni in caso di violazione) o

    • fonti di paesi terzi (vietate dall'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), del regolamento e passibili di sanzioni in caso di violazione), i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono incoraggiati, prima di accettare una donazione, a ottenere informazioni attendibili e precise sul donatore, in particolare
    • sul paese di residenza o della sede; e
    • nel caso di soggetti giuridici, anche da chi sono controllati tali soggetti (ad esempio mediante documenti costitutivi, statuti, ecc.).
  • Tali informazioni dovrebbero riflettersi nel corrispondente modello di comunicazione dell'Autorità e le donazioni superiori a 12 000 EUR devono essere immediatamente notificate all'Autorità.

Donazioni – Attribuzione

  • Le donazioni notificate all'Autorità a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e ricevute dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee nell'anno N+1 possono essere attribuite da questi ultimi all'anno N soltanto in circostanze molto specifiche.
  • Affinché l'Autorità possa accettare tale attribuzione all'anno N, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee devono fornire la documentazione attestante che il donatore aveva già assunto l'impegno di versare la donazione in oggetto prima dell'anno N+1 e che esisteva un accordo esecutivo circa il versamento della donazione nell'anno N.
  • La documentazione, che deve essere inviata all'Autorità già nell'anno N, anche se il pagamento del donatore non è ancora pervenuto, può consistere in un accordo di donazione o nell'eventuale accordo contrattuale sottostante, un impegno unilaterale, un ordine di pagamento, una comunicazione al riguardo, ad esempio tramite lettera e/o posta elettronica, una fattura, ecc.

Donazioni una tantum

  • A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee comunicano immediatamente all'Autorità "le donazioni una tantum" superiori a 12 000 EUR.

  • L'Autorità valuterà caso per caso se anche diversi pagamenti effettuati da un donatore possano qualificarsi come "donazione una tantum".

    • Ciò può verificarsi, in particolare, quando esiste un accordo preliminare con il donatore mirato a una donazione una tantum, ma il pagamento avviene in più rate.

    • In caso di distinti pagamenti spontanei da parte dello stesso donatore, l'Autorità di solito non considererà tali pagamenti come una "donazione una tantum" che richiede una notifica immediata se gli importi cumulati superano i 12 000 EUR (fatti salvi gli obblighi di rendicontazione periodica nel corso della procedura dei conti annuali).

Obblighi di comunicazione nel periodo pre-elettorale

  • A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, "[...] le donazioni ricevute da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2".

    • Tale obbligo di rendicontazione rafforzata consente all'Autorità di effettuare controlli di conformità continui alla luce dei limiti imposti alle donazioni a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. 11/41/2014 e di aggiornare continuamente la pubblicazione delle donazioni conformemente all'articolo 32 di tale regolamento.
    • Periodo di riferimento: Le elezioni 2024 del Parlamento europeo si terranno dal 6 al 9 giugno 2024. Ciò significa che il periodo di sei mesi previsto dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 avrà inizio il 6 dicembre 2023 e si concluderà il 5 giugno 2024 (incluso).
  • Implicazioni pratiche: la rendicontazione rafforzata durante il suddetto periodo prevede l'obbligo, sia per i partiti politici europei, sia per le fondazioni politiche europee, di comunicare su base settimanale all'Autorità tutte le donazioni ricevute, indipendentemente dalla loro natura o dal loro valore.

    • "Donazioni": l'obbligo di rendicontazione rafforzata si applica a tutte le donazioni, non solo a quelle superiori a 12 000 EUR. Alla luce dell'ampia definizione fornita all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'Autorità ricorda di aver pubblicato sul proprio sito web orientamenti specifici in relazione alla portata del termine "donazioni" (cfr. sopra).
    • "Ricevute": nel suddetto periodo di tempo le donazioni ricevute devono essere comunicate all'Autorità su base settimanale. Di conseguenza, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee devono informare l'Autorità, indipendentemente dal fatto che tali donazioni siano successivamente restituite al cedente in virtù dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Occorre osservare che questa comunicazione tempestiva non incide sull'obbligo complementare imposto ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di verificare e restituire di propria iniziativa una donazione la cui accettazione non sarebbe conforme al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, entro il termine di 30 giorni imposto dall'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Se le donazioni vengono successivamente restituite al cedente, l'Autorità deve esserne ulteriormente informata, in modo da consentirle di prendere in considerazione tali informazioni ai fini dei suoi controlli di conformità e di correggere le pubblicazioni sul sito web dell'Autorità.
    • "Su base settimanale": al fine di limitare l'onere amministrativo per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, l'Autorità presumerà che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia ricevuto alcuna donazione in una determinata settimana se l'Autorità non riceve alcuna comunicazione al riguardo entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva. Ciò non preclude la possibilità che l'Autorità effettui controlli.
  • Le violazioni dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per mancata comunicazione tempestiva delle donazioni sono passibili di sanzioni in virtù dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
  • L'Autorità rammenta gli orientamenti complementari E-CAP sulle campagne europee pubblicati al seguente indirizzo: https://www.appf.europa.eu/appf/it/guidance/european-campaign-action-plan (applicabili esclusivamente ai partiti politici europei), che includono una serie di orientamenti costantemente aggiornati basati sulle domande ricevute dai partiti politici europei.