Divieto di finanziamento diretto e indiretto

Based on experience in the practical application of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 and in view of Regulation (EU, Euratom) 2025/2445 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2025 on the statute and funding of European political parties and European political foundations (recast) (the "Regulation"), which repeals and replaces Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, the Authority for European Political Parties and European Political Foundations (the "Authority") endeavours to provide access to an updated set of non-exhaustive elements of guidance for European political parties and European political foundations. Any guidance provided by the Authority does not affect the binding and directly applicable character of the Regulation. Moreover, such guidance will remain subject to adaptation as experience further builds up and/or the legislative framework changes.

Aspetti generali

  • Il finanziamento indiretto sussiste nei casi in cui un partito politico o un candidato nazionale tragga un vantaggio finanziario, tra l'altro evitando spese che avrebbe dovuto sostenere, anche in assenza di un trasferimento diretto di fondi (MENL/Parlamento, T-829/16; ADDE/Parlamento, T-48/17).
  • Al fine di valutare l'esistenza di finanziamenti indiretti, l'Autorità si basa su una serie di elementi, tra cui gli elementi relativi al contenuto della misura finanziata, nonché su elementi geografici e temporali (cfr. MENL/Parlamento, T-829/16; ADDE/Parlamento, T-48/17).
  • Per dimostrare l'esistenza di un finanziamento indiretto, è sufficiente basarsi su un "complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti" (ACRE/Parlamento, T-107/19).

Attività congiunte

  • Le attività congiunte dei partiti politici europei o delle fondazioni politiche europee con partner a livello nazionale non sono di per sé vietate dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Nello specifico, la comunicazione con il pubblico iniziata da un partner nazionale ai fini delle attività di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea può essere un mezzo efficace per richiamare l'attenzione su questioni politiche e strategiche europee. Ciò premesso, devono essere sempre osservati i divieti di finanziamento di cui all'articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

  • Nel caso di un'attività organizzata congiuntamente da un partito politico europeo con un altro partito politico, soprattutto un partito nazionale, un contributo finanziario eccessivo da parte del partito politico europeo per l'attività in questione potrebbe costituire un "finanziamento indiretto", il quale è vietato dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

  • Nel caso di un'attività organizzata congiuntamente da una fondazione politica europea con un partito politico o un'altra fondazione, un contributo finanziario eccessivo da parte della fondazione politica europea per tale attività potrebbe costituire un "finanziamento indiretto", che è vietato dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. .

  • Per valutare l'esistenza di un eventuale finanziamento indiretto di un partito o di una fondazione a livello nazionale ai sensi della predetta disposizione, occorre tenere conto di una serie di fattori, quali in particolare:

    • una visibilità costante del partito politico europeo/della fondazione politica europea;

    • il livello di titolarità dell'attività da parte del partito politico europeo o della fondazione politica europea rispetto a quello del partito o della fondazione a livello nazionale. Nel valutare quest'ultimo aspetto, sono pertinenti il contesto generale in cui si colloca l'attività, la portata della medesima, il suo contenuto e i suoi obiettivi, il gruppo o i gruppi destinatari, la motivazione e il potenziale contributo dell'attività al successo del partito nazionale alle elezioni nazionali (si veda anche la sentenza MENL/Parlamento, T-829/16, punti 83 e segg.);

    • la quota di cofinanziamento sostenuta dal partito politico europeo/dalla fondazione politica europea, che dovrebbe mostrare una correlazione realistica con il coinvolgimento complessivo del partito politico europeo/della fondazione politica europea, rispetto al coinvolgimento del partito nazionale all'attività specifica (si veda anche la sentenza MENL/Parlamento, T-829/16, punto 89).
  • Se il costo complessivo di un'attività congiunta non è noto, l'Autorità deve in genere effettuare ulteriori accertamenti sull'attività, in quanto il costo è uno dei fattori chiave per valutare la conformità all'articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. A tal fine potrebbero essere utili ulteriori documenti, tra cui gli inviti o altri documenti giustificativi, fatta salva l'analisi caso per caso, da cui potrebbe emergere la necessità di ulteriori informazioni.
  • Dato che l'Autorità potrebbe chiedere informazioni supplementari sulle attività congiunte, è utile che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dispongano di una documentazione standard prontamente disponibile per ciascuna attività congiunta, che includa in particolare eventuali disposizioni finanziarie, se presenti, le foto e i programmi dettagliati.

Divieto di finanziamento dei candidati

  • Per quanto riguarda i candidati, l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede una valutazione caso per caso per stabilire se un "candidato" abbia ottenuto un "finanziamento diretto o indiretto" dal partito politico europeo.
  • Tra i pertinenti criteri per stabilire se una persona è considerata un "candidato" figura:

    • il fatto che sussistano o meno validi motivi per ritenere che la persona, al momento di un'attività di un partito politico europeo cui la persona partecipa, sia candidata ad elezioni, in particolare alla luce di dichiarazioni pubbliche e del processo di nomina dei candidati nel partito e/o nello Stato membro in questione; e

    • l'intervallo di tempo tra un'attività alla quale la persona in questione partecipa e le elezioni.
  • Le persone precedentemente candidate a una carica elettiva (a prescindere dal fatto che siano state effettivamente elette) non si considerano più "candidati" ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 ai fini di un'attività post-elettorale, a meno che entro tale data non si siano candidate alla rielezione o a una carica elettiva diversa, alla luce dei criteri illustrati in precedenza.
  • Si ricorda che l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento può applicarsi per altri motivi, anche in assenza di un "candidato" al momento dell'attività, ad esempio perché, nell'ambito di un'attività retribuita da un partito politico europeo, un rappresentante (già) eletto di un partito membro conferisce visibilità e contenuto a tale partito membro a spese del partito politico europeo (si vedano al riguardo gli orientamenti generali indicati in precedenza sulle attività comuni).
  • Il periodo ufficiale della campagna non è necessariamente l'unico aspetto pertinente. Lo status di candidato deve essere valutato in base al diritto nazionale e alle consuetudini preelettorali (ad esempio le primarie all'interno del partito). Come criterio principale, l'Autorità deve valutare se al momento dell'attività la candidatura è già nota e viene già promossa, indipendentemente dalla sua fase formale.
  • Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea copre le spese di viaggio di un candidato, ciò potrebbe essere considerato un beneficio per il candidato, laddove in caso contrario il candidato avrebbe ragionevolmente dovuto pagare tali spese attingendo al bilancio della campagna elettorale. Occorre inoltre valutare altri elementi, quali la portata dell'attività e il luogo in cui si svolge.
II. Il regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 (applicabile ai fatti che si verificano o che continuano a verificarsi a decorrere dalla sua entrata in vigore, ad eccezione delle disposizioni in materia di finanziamento, che si applicano a partire dall'esercizio 2027, e fatti salvi periodi di transizione per l'adozione di nuove disposizioni e modalità volte a garantire un'applicazione agevole ed efficace) stabilisce quanto segue:

  • per quanto riguarda i candidati, l'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione) (il "regolamento") prevede una valutazione caso per caso per stabilire se un "candidato" abbia beneficiato di un "finanziamento diretto o indiretto" da parte del partito politico europeo o della fondazione politica europea.

  • Il regolamento (articolo 27, paragrafo 2) precisa che le fondazioni politiche europee sono autorizzate a fornire sviluppo delle capacità a sostegno della formazione della futura leadership politica dell'Unione o sessioni di formazione rivolte a persone fino alla data in cui esse diventano candidate conformemente alle norme nazionali o fino alla data della loro nomina nel partito nazionale, se quest'ultima è anteriore.

  • Per quanto riguarda i partiti politici europei, la determinazione dello status di candidato ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento segue lo stesso principio: una persona è considerata candidata a decorrere dal giorno in cui diventa candidata conformemente alle norme nazionali o dalla data della sua nomina nel partito nazionale, se quest'ultima è anteriore.
  • Le persone precedentemente candidate a una carica elettiva (a prescindere dal fatto che siano state effettivamente elette) non sono più considerate "candidati" ai sensi dell'articolo 27 del regolamento ai fini di un'attività post-elettorale, a meno che in quel momento non siano candidate alla rielezione o a un'altra carica elettiva, a condizione che siano soddisfatti i criteri sopra indicati.

  • L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento può applicarsi per altri motivi, anche in assenza di un "candidato" al momento dell'attività, ad esempio perché, nell'ambito di un'attività finanziata da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea, un rappresentante (già) eletto di un partito membro fornisce visibilità e contenuto a tale partito membro a spese del partito politico europeo.
  • L'eventuale copertura delle spese di viaggio di un candidato da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea potrebbe essere considerata un vantaggio per il candidato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 o 2, del regolamento, laddove, in caso contrario, il candidato avrebbe dovuto ragionevolmente sostenere tali spese attingendo al bilancio della campagna elettorale. Occorre inoltre valutare ulteriori elementi, quali la portata dell'attività e il luogo in cui si svolge.

  • Una misura fondamentale di attenuazione dei rischi di conformità legati alla partecipazione di un candidato nazionale ad attività congiunte consiste nel garantire che il carattere generale dell'evento in questione non sia influenzato dalle elezioni nazionali, ossia nell'assicurare che il partito politico europeo mantenga chiaramente il ruolo di protagonista, sia per quanto riguarda l'esibizione dei loghi che i contenuti, evitando di trattare le questioni nazionali dello Stato membro in cui si tengono le elezioni, anche nel dibattito generale e nei titoli degli interventi, e garantendo la partecipazione di un'ampia varietà di oratori provenienti da diversi Stati membri, ecc.

  • Nella misura in cui permangono fattori di rischio, una quota di partecipazione adeguata da parte del candidato interessato rappresenta un'ulteriore importante misura di mitigazione del rischio per limitare qualsiasi potenziale vantaggio finanziario che questi potrebbe altrimenti ottenere per la propria campagna. L'adeguatezza di tale quota di partecipazione deve essere determinata tenendo conto delle circostanze concrete del caso, in particolare per quanto riguarda il l'intervallo di tempo tra l'evento e le elezioni, il contenuto dell'intervento del candidato e l'aspetto e il contesto generali dell'evento. A titolo indicativo, quanto più breve è il lasso di tempo che intercorre tra l'evento e le elezioni, tanto più elevata deve essere la quota di partecipazione. Occorre tuttavia osservare che una quota di partecipazione, anche se di importo considerevole, non può rendere ogni tipo di evento conforme all'articolo 27, paragrafo 1 o 2 del regolamento (UE, Euratom) 2025/2445. Nel determinare l'adeguatezza di una quota di partecipazione, un criterio pertinente potrebbe essere il confronto con il costo di eventi analoghi nel settore privato.

Attività delle entità associate a un partito politico europeo

  • L'Autorità ricorda che l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 si applica anche alle attività svolte dalle entità associate a livello europeo che ricevono un sostegno finanziario da un partito politico europeo.

  • L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 non vieta le attività congiunte delle entità associate di un partito politico europeo con i partiti membri o con le entità associate di questi ultimi.

  • Tuttavia la disposizione prevede che un partito politico europeo garantisca che, in caso di attività congiunte delle sue entità associate con un partito membro o con le entità associate di quest'ultimo, il tasso di cofinanziamento rispecchi un numero di fattori connessi al contesto e al contenuto dell'evento in questione (cfr. sopra). Più specificatamente, devono essere presi in considerazione i seguenti fattori:
    • la visibilità del partito politico europeo o della sua entità associata europea;
    • il livello di titolarità dell'evento da parte dell'entità associata del partito politico europeo; e
    • il tasso di cofinanziamento dell'entità associata del partito politico europeo deve essere proporzionale alla sua visibilità e al suo livello di titolarità rispetto alla visibilità e al livello di titolarità del partito membro o dell'entità associata di quest'ultimo.

Misure correttive

  • Le misure correttive permettono ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di porre rimedio a determinate situazioni in cui si verificano violazioni prima che l'Autorità decida in merito a una sanzione e la pubblichi.

  • Tuttavia, le misure correttive non sono concepite per rendere la non conformità priva di conseguenze. Pertanto, fatta eccezione per errori puramente materiali o aritmetici o per errori di lieve entità, le misure pongono "rimedio alla situazione" ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 solo se, entro il termine ragionevole indicato dall'Autorità nel singolo caso, esse:
    • garantiscono effettivamente l'adempimento tardivo del requisito che avrebbe già dovuto essere rispettato (può trattarsi - a seconda delle circostanze del singolo caso - del pagamento di un importo che avrebbe dovuto essere erogato o recuperato a una data anteriore) e, in aggiunta,
    • contengono misure strutturali rigorose e verificabili che impediscano eventuali violazioni future (può trattarsi - a seconda delle circostanze del singolo caso - di misure pedagogiche interne destinate al personale, di rescissione dei contratti da cui derivava il problema di conformità, di comunicazione ai partiti membri, ecc.).

  • L'attuazione delle misure correttive è una questione che richiede un follow-up costante. In particolare, se una misura correttiva è già stata adottata una volta da un partito politico europeo o una fondazione politica europea in merito a un requisito, è essenziale che questi ultimi si conformino a esso. Una situazione in cui lo stesso partito politico europeo o la stessa fondazione politica europea commettano una violazione analoga non può quindi essere "sanata" una seconda volta con le stesse misure correttive. È opportuno che un partito politico europeo o una fondazione politica europea che abbia avuto in precedenza l'occasione di adeguare i propri processi a fronte di una mancata conformità, senza incorrere in sanzioni, adotti misure correttive significativamente aggiornate.